Convenzione 155Parte IV

Art. 18

In vigore dal 4 lug 2023
In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo