Convenzione 155Parte IV

Art. 17

In vigore dal 4 lug 2023
Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo