Convenzione 155›Parte IV
Art. 16
In vigore dal 4 lug 2023
1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.
3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.
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