Convenzione 155Parte III

Art. 15

In vigore dal 4 lug 2023
1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all' qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovrà, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione. 2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.
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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-c-15

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