Convenzione 187Parte V

Art. 13

In vigore dal 4 lug 2023
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l' di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-c-13-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo