Convenzione 155›Parte I
Art. 1
In vigore dal 4 lug 2023
Convenzione 155
CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
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 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.
La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.
1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività economica.
2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attività economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale.
3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in virtù dell' della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attività che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.
Storico versioni
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