Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 27 giu 2023
1. Agli oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all', valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli , pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;76#art-rd-3