Accordo

Art. 8

In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche.
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