Accordo

Art. 5

In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici. Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.
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