Accordo
Art. 2
In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;76#art-a-2