Accordo

Art. 2

In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76#art-a-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo