Accordo
Art. 10
In vigore dal 27 giu 2023
Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;76#art-a-10