Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 6 giu 2023
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;62#art-2

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