Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 8 apr 2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-03-30;37#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo