Art. 7

LEGGE 23 marzo 2023, n. 33

In vigore dal 31 mar 2023
Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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