Art. 1

In vigore dal 28 feb 2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023. 3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio 2023,». 5. All', comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024». 6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «nove mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)». 9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi». 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
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