Parte I
Art. 1 (commi 401-500)
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
In vigore dal 28 mar 2026
401. Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
403. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell' del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
417. All', comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi » sono sostituite dalle seguenti: « in linea con le migliori pratiche di mercato »;
b) le parole: « approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell' ».
418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
420. All', comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».
421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.
422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.
423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
425. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 424.
426. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, nonché della ricerca per la promozione della competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.
427. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.
428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
429. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
430. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.
431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.
432. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.
433. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.
434. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
436. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all', comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
438. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.
439. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell', comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.
440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all' del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
441. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
442. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
443. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
444. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
445. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.
446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel triennio 2023-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è altresì autorizzato a conferire un incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dall', comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
447. L' della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
« . - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all', per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
« Art. 19-ter. - (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
450. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.
451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.
452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.
453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'attuazione del presente comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
454. Con le stesse modalità di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
455. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
456. Per le attività di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento »;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2.
All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »;
c) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »;
d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
e) al comma 13, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».
459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:
a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;
c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.
460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461:
a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;
b) il rendimento rispetto ai criteri costiefficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
461. Ai fini di cui al comma 460, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 462. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.
462. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.
463. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
464. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse del FIAR annualmente attribuite ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.
466. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
467. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:
a) la procedura per la presentazione dei progetti;
b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;
c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:
1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
468. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
469. La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
470. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.
471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli , comma 10, 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portualè di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un 'buono portualè di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 471.
473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
476. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.
477. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».
478. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all' della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
480. Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall', comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.
481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.
482. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
483. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo.
L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.
484. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
485. Dopo il comma 14-quater dell' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
« 14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».
486. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell' della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
489. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
490. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 489 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492.
A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.
492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.
493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 489, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
495. Il fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.
497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro il 1° dicembre 2026 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.
498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell' del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».
499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo , comma 2, del citato decreto-legge.
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