Art. 8
LEGGE 31 agosto 2022, n. 130
In vigore dal 1 gen 2026 al 31 dic 2026
Disposizioni transitorie e finali
1.
La disposizione di cui all', comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a)
il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
b)
il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028
.
2. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all', comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all', comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.(6)
6. All', comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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