Accordo
Art. 6
Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro
In vigore dal 12 ago 2022
Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro
1. Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni.
2. Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, stipulato a New York il 2 aprile 2013, il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonché prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detti quadri nei paesi terzi.
3. Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnerà e consoliderà i loro impegni a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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