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Art. 35

Lotta contro le droghe illecite

In vigore dal 12 ago 2022
Lotta contro le droghe illecite Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di: a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite; b) prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini; d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.
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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-35

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