Accordo
Art. 33
Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata
In vigore dal 12 ago 2022
Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata
Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-33