Accordo

Art. 3

Promozione della pace e della sicurezza

In vigore dal 12 ago 2022
Promozione della pace e della sicurezza 1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale. 2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo