Accordo
Art. 3
Promozione della pace e della sicurezza
In vigore dal 12 ago 2022
Promozione della pace e della sicurezza
1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale.
2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-3