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Art. 21

Società dell'informazione

In vigore dal 12 ago 2022
Società dell'informazione Le parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche e normative riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per intensificare la cooperazione negli ambiti fondamentali seguenti: a) comunicazioni elettroniche, comprese la gestione di Internet e la sicurezza online; b) interconnessione delle reti di ricerca, anche in un contesto regionale; c) promozione delle attività di ricerca e innovazione; d) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.
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