Accordo

Art. 11

Politica di sviluppo

In vigore dal 12 ago 2022
Politica di sviluppo 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale. 2. Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali. 3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonché, se del caso, il coordinamento delle attività nazionali. 4. Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonché per prevenire e combattere le irregolarità, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.
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