Accordo
Art. 10
Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite
In vigore dal 12 ago 2022
Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite
1. Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonché, ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali.
2. Le parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell'intento di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la rendicontabilità, la capacità e la rappresentatività dell'intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-10