Art. 12
LEGGE 15 luglio 2022, n. 99
In vigore dal 27 lug 2022
Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale
1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell', comma 6.
2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell', comma 6.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all', comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.
Note all':
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, n. 86.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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