Convenzione

Art. 26

Entrata in vigore

In vigore dal 19 lug 2022
Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93#art-c-26

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Entrata in vigore (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo