Convenzione
Art. 1
Obiettivo
In vigore dal 19 lug 2022
TRADUZIONE
CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;
CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;
RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunità indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni è un problema di salute pubblica;
CONSAPEVOLI della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;
MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;
RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo ;
RICHIAMANDO altresì le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;
RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione;
RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;
RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;
TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessità di rafforzare le capacità nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti;
TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994;
PRENDENDO ATTO delle rispettive capacità dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonché delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;
RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;
SOTTOLINEANDO l'importanza di far sì che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprietà pericolose di tali sostanze;
COSCIENTI della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;
RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorità nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti;
INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;
RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente; DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Obiettivo
In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione è di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.
Storico versioni
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