Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 16 lug 2022
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-07-12;90#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo