Art. 2
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 9 lug 2022
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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