Art. 2

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 9 lug 2022
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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urn:nir:stato:legge:2022-06-21;78#art-2

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