Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 16 giu 2022
1. Gli immobili di cui all', paragrafo 1, dell'Accordo di cui all' sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall', paragrafo 2, dell'Accordo di cui all', pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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