Art. 3

Responsabilità

In vigore dal 15 giu 2022
1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'ente ospitante di cui all', paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'ente ospitante di cui agli dell'Accordo e l'impegno dell'ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ente ospitante. 2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;65#art-3

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