Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 14 giu 2022
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli dell'Accordo di cui all', valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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