Art. 7

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 25 giu 2022
Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino 1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Note all': - Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132, si rimanda nelle note all'art. 5.
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