Art. 3

LEGGE 5 maggio 2022, n. 53

In vigore dal 8 giu 2022
Relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT 1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400): «Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonchè sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore. 2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-05-05;53#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo