Art. 3
LEGGE 5 maggio 2022, n. 53
In vigore dal 8 giu 2022
Relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT
1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonchè sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.».
Storico versioni
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