Art. 1
Diritto di associazione sindacale
In vigore dal 31 dic 2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-04-28;46#art-1