Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 mag 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli , paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo