Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 6 mag 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli , paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-04-14;42#art-4