Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 4 mag 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 1, lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall' attuazione degli dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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