Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 3 mag 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note di cui all' della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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