Art. 3

Clausole finanziarie

In vigore dal 23 apr 2022
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.
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