Art. 9
LEGGE 7 aprile 2022, n. 32
In vigore dal 12 mag 2022
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all':
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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