Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 9 feb 2022
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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