Accordo

Art. 22

Composizione delle controversie

In vigore dal 9 feb 2022
- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato. 2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.
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