Accordo
Art. 22
Composizione delle controversie
In vigore dal 9 feb 2022
- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.
2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;7#art-a-22