Allegato
Art. 8
Immissione sul mercato
In vigore dal 8 feb 2022
- Immissione sul mercato
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell' della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale.
2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;6#art-a-8