Allegato
Art. 5
Importazione illegale
In vigore dal 8 feb 2022
- Importazione illegale
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:
a. rubato in un altro Stato;
b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all' della presente Convenzione;
c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformità all' della presente Convenzione;
se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;6#art-a-5