Allegato
Art. 4
Scavo e rimozione illegali
In vigore dal 8 feb 2022
- Scavo e rimozione illegali
1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto;
b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato;
c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformità all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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