Allegato
Art. 32
Notifiche
In vigore dal 8 feb 2022
- Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a. qualsiasi firma;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2;
d. ogni emendamento adottato a norma dell' e la data di entrata in vigore di tale emendamento;
e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell';
f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell';
g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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