Allegato

Art. 30

Riserve

In vigore dal 8 feb 2022
- Riserve 1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli , paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva è ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione. 2. Una Parte che abbia sollevato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.
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