Allegato

Art. 29

Applicazione territoriale

In vigore dal 8 feb 2022
- Applicazione territoriale 1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione. 2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti può essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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