Allegato
Art. 21
Misure a livello internazionale
In vigore dal 8 feb 2022
- Misure a livello internazionale
Ciascuna Parte collaborerà nella maniera più ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno:
a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio;
b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate;
c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilità o conflitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;6#art-a-21