Allegato
Art. 20
Misure a livello nazionale
In vigore dal 8 feb 2022
- Misure a livello nazionale
Ciascuna delle Parti dovrà, tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per:
a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell', paragrafo 2, della presente Convenzione;
b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici;
c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichità, case d'asta e altri registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale;
d. istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali;
e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet;
f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorità competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico;
g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano;
h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali;
i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorità ogni sospetto di traffico di beni culturali;
j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine;
k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione;
l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.
Storico versioni
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